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Commercio cose usate

Si tratta di vendita di cose usate, oggetti d’arte, cose antiche di pregio o preziose sempre usate. La vendita può essere effettuata in varie forme: su area pubblica, in sede fissa, al dettaglio o all’ingrosso, con i vari sistemi di comunicazione possibili o anche al domicilio del cliente; sulle aree pubbliche è però vietato vendere oggetti preziosi.

Il D.Lgs. 25 novembre 2016 n. 222 ha abrogato l’ Art. 126 T.U.L.P.S. , quindi da tale data l’attività non è più soggetta a specifica comunicazione/segnalazione come precedentemente definito; occorre comunque essere in possesso di un “titolo autorizzatorio” per l’attività di vendita, a seconda della forma in cui viene effettuata l’attività.

In caso di vendita di oggetti preziosi usati vige l’obbligo di munirsi della Autorizzazione del Questore ai sensi dell’ Art. 127 T.U.L.P.S. .

Per queste tipologie di vendita l’ Art. 126 T.U.L.P.S. definisce l’obbligo della tenuta di un registro delle operazioni giornaliere vidimato.

In ogni caso le disposizioni di cui sopra non si applicano per il commercio di cose usate prive di valore o di valore esiguo ( Art. 247 Regolamento T.U.L.P.S. comma 2 ultimo periodo); l’ammontare del valore esiguo può essere fissato con Regolamento comunale o con specifico provvedimento.

Il commercio di cose usate per conto terzi è invece soggetto alla normativa delle agenzie d’affari.

Si specifica che, relativamente alla modulistica da utilizzare:

  • in caso di vendita al dettaglio in sede fissa è necessario fare riferimento al procedimento “Commercio al dettaglio in esercizio di vicinato” o al procedimento “Media e grande struttura di vendita”
  • in caso di vendita al dettaglio tramite sistemi di comunicazione (corrispondenza, radio-televisione, commercio elettronico/on-line, altri sistemi di comunicazione) è necessario fare riferimento al procedimento “Forme speciali di vendita al dettaglio Sistemi di comunicazione”
  • in caso di vendita all’ingrosso è necessario fare riferimento al procedimento ” Commercio all’ingrosso”
  • in caso di vendita per conto terzi è necessario fare riferimento al procedimento “Agenzia di affari”

Modulistica

Informazioni

Chi può presentare l’istanza
Deve essere presentata dal legale rappresentante, in caso di società, o dal soggetto, persona fisica, titolare della ditta individuale, o da un delegato appositamente designato tramite procura.

A chi deve essere presentata
Allo sportello competente per il territorio in cui si svolge l’attività o è situato l’impianto oggetto dell’attività produttiva o di prestazione di servizi.

Come deve essere presentata
L’istanza deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica attraverso questo portale.

Consultare la specifica procedura relativa all’attività svolta.

I costi per avviare l’istanza sono composti da:

  • diritti SUAP (se richiesti);
  • diritti di istruttoria dei vari Enti coinvolti (se richiesti).

    Per informazioni riguardo la modalità di pagamento vedere sezione Pagamenti.

Nel corso del procedimento l’interessato può prendere visione degli atti del procedimento e presentare memorie scritte e documenti. Nei confronti del provvedimento finale è possibile avvalersi delle tutele amministrative e giurisdizionali previste dall’ordinamento vigente.

Maggiori informazioni sugli strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale.

Nel caso l’utente sia autenticato è possibile consultare le informazioni dalla sezione La mia
scrivania digitale – Istanze presentate e stato di avanzamento
.

Ultima modifica: 18 Marzo 2022 alle 10:42

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